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LO
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art.
1 - Denominazione e sede
1.
E' costituita in
Malcesine (VR), Via Priori n.5, una associazione sportiva, ai sensi degli artt.
36 e ss. Codice civile denominata
“ xkite - associazione sportiva dilettantistica”.
Art.
2 - Scopo
1.
L'associazione è
apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non
potranno essere distribuiti, né in modo diretto né in modo indiretto, avanzi
di gestione, fondi, riserve o capitale.
2.
L’associazione ha per
finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla
pratica del kitesurf, degli sport a vela e dell’aquilonismo in genere;
l’associazione considera lo sport come mezzo di formazione psico-fisica e
morale dei propri soci. Le finalità dell’associazione si realizzano mediante
la gestione di ogni forma di attività agonistica, amatoriale, ricreativa o di
ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e
la pratica del kitesurf, degli sport a vela e dell’aquilonismo in genere. Per
il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere
attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nello
svolgimento della pratica sportiva del kitesurf e dell’aquilonismo in genere.
3.
L'associazione è
caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità
delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli associati e
dall'obbligatorietà del bilancio; si avvale prevalentemente di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. L’associazione potrà
altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare
e specializzare le sue attività.
Art.
3 - Durata
1.
La durata
dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con
delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Art.
4 - Domanda di ammissione
1.
Sono soci tutti coloro
che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene
espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto
associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2.
Possono far parte
dell'associazione, in qualità di soci, le persone fisiche che ne facciano
richiesta redigendo una domanda su apposito modulo e versando la richiesta quota
associativa; i soci dovranno attenersi a quanto disposto dal presente statuto e
ispirarsi a una sana condotta morale, civile e sportiva.
3.
La validità della qualità
di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di
ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del
Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato; contro la
decisione del Consiglio Direttivo circa l’accoglimento della domanda di
ammissione all’associazione è ammesso appello all’assemblea generale.
4.
In caso di domanda di
ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere
controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive
la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti
dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni
dell’associato minorenne.
5.
La quota associativa non
può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art.
5 - Diritti dei soci
1.
Tutti i soci maggiorenni
godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle
assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà
automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile
svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2.
La qualifica di socio da
diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le
modalità stabilite negli appositi regolamenti.
Art.
6 - Decadenza dei soci
1.
I soci cessano di
appartenere all'associazione nei seguenti casi :
·
dimissione volontaria
·
morosità protrattasi per
oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
·
radiazione deliberata
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata
contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori
dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon
andamento del sodalizio.
2.
Il provvedimento di
radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea
ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il
socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una
disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane quindi sospeso
fino alla data di svolgimento dell’assemblea.
Art.
7 - Organi
1.
Gli organi sociali sono:
·
l'assemblea generale dei
soci
·
il Presidente
·
il Consiglio Direttivo
·
il Collegio dei Revisori
Art.
8 - Assemblea
1.
L'assemblea generale dei
soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in
sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e
costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da
essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non
intervenuti o dissenzienti.
2.
La convocazione
dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da
almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote
associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno.
In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
3.
L’assemblea dovrà
essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo
a garantire la massima partecipazione degli associati.
Art.
9 - Diritti di partecipazione
1.
Potranno prendere parte
alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola
con il versamento della quota annua alla data di convocazione dell’assemblea
stessa. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2.
Nelle assemblee non è
ammesso il voto per delega.
Art.
10 - Compiti dell'assemblea
1.
La convocazione
dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione
di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli
associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella
convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e
l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2.
L'assemblea deve essere
convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro
quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del
rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
3.
Spetta all'assemblea
deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché
in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi
direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai
rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea
straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4.
Le assemblee sono
presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in caso di sua assenza o
impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e
designata dalla maggioranza dei presenti.
5.
L’assemblea nomina un
segretario e, se necessario, due scrutatori.
6.
L’assistenza del
segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da
un notaio.
7.
Il Presidente dirige e
regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Le
votazioni riguardanti la nomina degli organi direttivi si svolgono a scrutinio
segreto.
8.
Di ogni assemblea si dovrà
redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e,
se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art.
11 - Validità assembleare
1.
L'assemblea ordinaria è
validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza
assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2.
L'assemblea straordinaria
in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi
degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
3.
Trascorsa un’ora dalla
prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria
saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati
intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
Art.
12 - Assemblea straordinaria
1.
L’assemblea
straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera
raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
2.
L’assemblea
straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione
dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari,
scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Art.
13 - Consiglio Direttivo
1.
Il Consiglio Direttivo è
composto da quattro membri e nel proprio ambito nomina il presidente,
vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi
sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica
quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno
adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2.
Possono ricoprire cariche
sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano
maggiorenni.
3.
Il Consiglio direttivo è
validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in
carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
4.
In caso di parità il
voto del Presidente è determinante.
5.
Le deliberazioni del
consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da
chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a
disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal
Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art.
14 - Dimissioni
1.
Nel caso che per
qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più
consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci
per surrogare i mancanti; i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla data di
scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.
2.
Il Consiglio Direttivo
dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per
qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art.
15 - Convocazione Direttivo
1.
Il Consiglio Direttivo si
riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia
fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
Art.
16 - Compiti del Consiglio Direttivo
1.
Sono compiti del
Consiglio Direttivo:
a) deliberare
sulle domande di ammissione dei soci;
b)
redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
c) fissare
le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e
convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto
dai soci;
d)
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
e) adottare
i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere
necessari;
f)
attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni
dell’assemblea dei soci.
Art.
17 - Il Presidente
1.
Il Presidente, per delega
del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante
in ogni evenienza.
Art.
18 - Il Vicepresidente
1.
Il Vicepresidente
sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in
quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art.
19 - Il Segretario
1.
Il Segretario dà
esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i
verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura
l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri
contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo
mandato del Consiglio Direttivo.
Art.
20 - Il Collegio dei Revisori
Il
Collegio dei Revisori è composto da tre membri e nel proprio ambito nomina il
Presidente del Collegio; il Collegio rimane in carica quattro anni ed i suoi
componenti sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito
con la presenza di almeno due membri. Nel caso che per qualsiasi ragione durante
il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più membri, si dovrà
provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti; i
nuovi eletti rimarranno in carica fino alla data di scadenza del mandato dei
membri sostituiti. Il Collegio sovrintende e controlla la gestione
economica-finanziaria dell’associazione e verifica la veridicità del
rendiconto economico-finanziario dell’associazione, relazionandone
all’assemblea.
Art.
21 - Il rendiconto
1.
Il Consiglio direttivo
redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo
che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto
consuntivo deve informare circa la situazione
economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione
dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività
istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2.
Il rendiconto deve essere
redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel
rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3.
Copia del rendiconto deve
essere messo a disposizione di tutti gli associati, in concomitanza con la
convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno
l’approvazione.
Art.
22 - Anno sociale
1.
L'anno sociale e
l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di
ciascun anno.
Art.
23 - Patrimonio
1.
I mezzi finanziari sono
costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio
Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai
proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
Art.
24 - Clausola Compromissoria
1.
Tutte le controversie
insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute
all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n° 3 arbitri, due
dei quali nominati da ciascuna delle parti, ed il terzo, con funzioni di
Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del
Tribunale di Verona.
2.
La parte che vorrà
sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con
lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla
data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte
che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando
pure il nominativo del proprio arbitro.
3.
L'arbitrato avrà sede in
Malcesine, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà
di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
Art.
25 - Scioglimento
1.
Lo scioglimento
dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in
seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda
convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con
esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di
voto, con l'esclusione delle deleghe.
2.
L'assemblea, all'atto di
scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in
merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio
dell'associazione.
3.
La destinazione del
patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità
analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione
imposta dalla legge.
Art.
26 - Norma di rinvio
1.
Per quanto non
espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice
civile.
Malcesine,
21 marzo 2004
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